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"CASSA DI SOLIDARIETA’ TRA
FERROVIERI"
REGOLAMENTO:
1 ) E’
istituito, dal 1 Marzo 2007, ai sensi degli artt. 36, 39, 42 del C.C. -
CAPO III - DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI, senza alcuno scopo di
lucro, un fondo di solidarietà tra Ferrovieri denominato "Cassa di
Solidarietà tra Ferrovieri", con sede in Ciampino (RM), via
Firenze, 50; contestualmente cesserà di esistere il " Fondo di
Solidarietà per i Ferrovieri licenziati" per aver raggiunto l’obiettivo
della riassunzione dei colleghi licenziati. I fondi ivi giacenti
confluiranno interamente nella nuova " CASSA DI SOLIDARIETA’ TRA
FERROVIERI ", che nell’immediato manterrà il numero di Conto Corrente
Postale: 71092852 intestato a Crociati Marco. Possono aderire al fondo i
dipendenti del Gruppo "Ferrovie dello Stato" di tutte le categorie e di
tutte le Regioni d’Italia.
2) Lo scopo del Fondo è quello di garantire in
primis un sussidio e la copertura delle spese legali a quei
dipendenti del gruppo FS che dovessero trovarsi nella necessità di far
fronte a provvedimenti disciplinari messi in atto dalla società FS
derivanti da proteste, individuali o collettive, volte al sostegno di
vertenze aperte con la stessa società. I fondi potranno inoltre essere
utilizzati per la promozione di iniziative sulla sicurezza, sulla
dignità e sui diritti dei lavoratori e dell’utenza.
3) Qualora si presenti la necessità d’intervento
della Cassa di solidarietà, gli interessati debbono risultare iscritti
al momento in cui si verifica l’episodio che ha generato tale necessità.
Viceversa, se il ferroviere non risulta iscritto, dovrà essere un
comitato appositamente istituito a decidere sull’intervento o meno del
fondo.
4) L’entità dell’intervento da parte del fondo nei
casi previsti al punto 2 e 3 è subordinata unicamente alle risorse
disponibili. Qualora le risorse a disposizione non fossero sufficienti
si procederà ad una sottoscrizione straordinaria tra gli iscritti ed
eventualmente tra tutti i ferrovieri - modalità e durata della
sottoscrizione verranno stabilite di volta in volta - la quale permetta
di garantire un’assistenza legale e, ove necessario, in caso di
licenziamento, un sussidio economico.
5) L’iscrizione alla Cassa si effettua dichiarando la
propria intenzione - mediante la compilazione di un apposito modulo - ai
referenti nazionali o regionali (ove presenti). Sarà aperta una apposita
casella di posta elettronica per permettere l’iscrizione on-line.
6) La quota mensile minima che ogni iscritto verserà
- su C/C postale o mediante Bonifico Bancario inserendo nella causale la
dicitura "Cassa di solidarietà tra ferrovieri" - sarà di € 5 (cinque). I
versamenti potranno essere trimestrali (€ 15 minimo), semestrali (€ 30
minimo) o annuali (€ 60 minimo). Le modalità e l’entità del versamento
dovranno essere dichiarate nell’apposito modulo d’iscrizione.
7) L’eventuale disdetta verrà intesa anche come
rinuncia all’intervento della Cassa nel caso in cui, a far data dalla
disdetta, si dovesse presentare tale necessità. Ovviamente il lavoratore
potrà riprendere il versamento della quota in qualunque momento
successivo alla disdetta riacquisendo tutti i diritti previsti per gli
iscritti.
8) Eventuali donazioni alla "Cassa di Solidarietà tra
Ferrovieri" da parte di Associazioni, Enti o singoli cittadini verranno
utilizzate, al pari delle entrate derivanti dalle quote versate dagli
iscritti, secondo quanto previsto al punto 2.
9) Tutti coloro che hanno già effettuato almeno un
versamento di qualsiasi entità al "Fondo di solidarietà per i ferrovieri
licenziati", saranno contattati per confermare, con le modalità
riportate al punto 5, la loro intenzione o meno di aderire al fondo.
10) Il presente Regolamento è stato presentato ed
approvato dall’Assemblea Nazionale dei ferrovieri, tenutasi a Roma il 13
marzo 2007, ed in tale occasione è stato nominato anche il "Direttivo",
che avrà il compito di gestire sia
la fase di avvio dell’ iniziativa: (nomina del Tesoriere, Revisori dei
conti, dei Rappresentanti di Zona e/o di Regione, eventuale apertura di
altro Conto Corrente dedicato, ecc.), sia l’attività corrente della
Cassa di Solidarietà.
11) L’Assemblea si riunirà
almeno una volta ogni sei mesi (e ogni qualvolta se ne presenti la
necessità), il Direttivo almeno una volta ogni 3 mesi.
Almeno ogni 2 mesi verrà
redatta e diffusa un’informativa sulle iniziative della Cassa compreso
il rendiconto economico.
12) Al momento della cessazione della Cassa di
solidarietà, verrà riunita l’Assemblea per decidere sulla destinazione
dei fondi residui.
13) Per quanto non espressamente previsto dal
presente regolamento, deciderà di volta in volta il direttivo.
Roma lì 13 marzo 2007 Il Comitato Promotore
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