Regolamento:
1) E’ istituito, dal 1 Marzo 2007, ai sensi degli artt. 36, 39, 42 del C.C. - CAPO III - DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI, senza alcuno scopo di lucro, un fondo di solidarietà tra Ferrovieri denominato “Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri”, con sede in Ciampino (RM), via Firenze, 50; contestualmente cesserà di esistere il “ Fondo di Solidarietà per i Ferrovieri licenziati” per aver raggiunto l’obiettivo della riassunzione dei colleghi licenziati. I fondi ivi giacenti confluiranno interamente nella nuova “ CASSA DI SOLIDARIETA’ TRA FERROVIERI “, che nell’immediato manterrà il numero di Conto Corrente Postale: 71092852 intestato a Crociati Marco. Possono aderire al fondo i dipendenti del Gruppo “Ferrovie dello Stato” di tutte le categorie e di tutte le Regioni d’Italia.
2) Lo scopo del Fondo è quello di garantire in primis un sussidio e la copertura delle spese legali a quei dipendenti del gruppo FS che dovessero trovarsi nella necessità di far fronte a provvedimenti disciplinari messi in atto dalla società FS derivanti da proteste, individuali o collettive, volte al sostegno di vertenze aperte con la stessa società. I fondi potranno inoltre essere utilizzati per la promozione di iniziative sulla sicurezza, sulla dignità e sui diritti dei lavoratori e dell’utenza.
3) Qualora si presenti la necessità d’intervento della Cassa di solidarietà, gli interessati debbono risultare iscritti al momento in cui si verifica l’episodio che ha generato tale necessità. Viceversa, se il ferroviere non risulta iscritto, dovrà essere un comitato appositamente istituito a decidere sull’intervento o meno del fondo.
4) L’entità dell’intervento da parte del fondo nei casi previsti al punto 2 e 3 è subordinata unicamente alle risorse disponibili. Qualora le risorse a disposizione non fossero sufficienti si procederà ad una sottoscrizione straordinaria tra gli iscritti ed eventualmente tra tutti i ferrovieri - modalità e durata della sottoscrizione verranno stabilite di volta in volta - la quale permetta di garantire un’assistenza legale e, ove necessario, in caso di licenziamento, un sussidio economico.
5) L’iscrizione alla Cassa si effettua dichiarando la propria intenzione - mediante la compilazione di un apposito modulo - ai referenti nazionali o regionali (ove presenti). Sarà aperta una apposita casella di posta elettronica per permettere l’iscrizione on-line.
6) La quota mensile minima che ogni iscritto verserà - su C/C postale o mediante Bonifico Bancario inserendo nella causale la dicitura “Cassa di solidarietà tra ferrovieri” - sarà di € 5 (cinque). I versamenti potranno essere trimestrali (€ 15 minimo), semestrali (€ 30 minimo) o annuali (€ 60 minimo). Le modalità e l’entità del versamento dovranno essere dichiarate nell’apposito modulo d’iscrizione.
7) L’eventuale disdetta verrà intesa anche come rinuncia all’intervento della Cassa nel caso in cui, a far data dalla disdetta, si dovesse presentare tale necessità. Ovviamente il lavoratore potrà riprendere il versamento della quota in qualunque momento successivo alla disdetta riacquisendo tutti i diritti previsti per gli iscritti.
8) Eventuali donazioni alla “Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri” da parte di Associazioni, Enti o singoli cittadini verranno utilizzate, al pari delle entrate derivanti dalle quote versate dagli iscritti, secondo quanto previsto al punto 2.
9) Tutti coloro che hanno già effettuato almeno un versamento di qualsiasi entità al “Fondo di solidarietà per i ferrovieri licenziati”, saranno contattati per confermare, con le modalità riportate al punto 5, la loro intenzione o meno di aderire al fondo.
10) Il presente Regolamento è stato presentato ed approvato dall’Assemblea Nazionale dei ferrovieri, tenutasi a Roma il 13 marzo 2007, ed in tale occasione è stato nominato anche il “Direttivo”, che avrà il compito di gestire sia la fase di avvio dell’ iniziativa: (nomina del Tesoriere, Revisori dei conti, dei Rappresentanti di Zona e/o di Regione, eventuale apertura di altro Conto Corrente dedicato, ecc.), sia l’attività corrente della Cassa di Solidarietà.
11) L’Assemblea si riunirà almeno una volta ogni sei mesi (e ogni qualvolta se ne presenti la necessità), il Direttivo almeno una volta ogni 3 mesi. Almeno ogni 2 mesi verrà redatta e diffusa un’informativa sulle iniziative della Cassa compreso il rendiconto economico.
12) Al momento della cessazione della Cassa di solidarietà, verrà riunita l’Assemblea per decidere sulla destinazione dei fondi residui.
13) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, deciderà di volta in volta il direttivo.
Roma lì 13 marzo 2007 Il Comitato Promotre